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luned́ 6 febbraio 2012
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:: STATUTO - Associazione Sarda Portieri d’Albergo

Associazione Sarda Portieri d’Albergo
“Le Chiavi d’Oro”

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Associazione Sarda Portieri d’Albergo

STATUTO

Art. 1
Costituzione

L’Associazione Regionale denominata “Associazione Sarda Portieri d’Albergo – Le Chiavi d’oro” costituita il 25 Febbraio 2004 è retta dal presente Statuto Sociale

Art. 2
Sede Sociale

L’Associazione ha sede in Arzachena - attualmente in via A. Righi n. 18/2 e può costituire altre sedi, delegazioni, rappresentanze e federazioni ovunque, in Italia e all’estero, ove si ritenga essere presenti per il raggiungimento dei fini statutari. Essa, sempre per fini statutari può fare parte d’altri Enti, Società, Organismi ed Organizzazioni Nazionali e Internazionali.

Art. 3
Durata

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 Dicembre del 2100.
L’Associazione non potrà sciogliersi che per volontà dell’Assemblea dei Soci, per il venire meno dei Soci o per l’impossibilità di conseguire i fini statutari.

Art. 4
Scopi e finalità

L’Associazione senza alcun fine di lucro è Apolitica, Apartitica, non Sindacale, non ha Scopi Religiosi.
L’Associazione ha lo scopo di sviluppare e promuovere ogni tipo d’iniziativa al fine di ottimizzare l’elevamento Associazione Sarda Portieri d’Albergo morale, culturale e materiale degli Associati attraverso l’organizzazione delle più varie attività: da quella professionale, riguardante lo studio e l’esame dei problemi della categoria a quella ricreativa, artistica, culturale, sportiva, turistica etc..
In particolare l’Associazione ha lo scopo di:
1. facilitare le relazioni tra gli associati con ogni tipo d’iniziativa per favorire e stabilire fra di loro un legame di stretta ed amichevole colleganza; aiutare i soci bisognosi mediante la più generosa attività mutualistica.

2. promuovere e gestire corsi e seminari, iniziative di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di sperimentazione fra tutti gli Associati al fine di studiare i problemi del lavoro e di combattere la disoccupazione, favorire ogni sinergia fra gli Associati e le altre Istituzioni ed Imprese che operano nel campo alberghiero.

3. Organizzare, promuovere e gestire convegni ed incontri fra i Soci, mostre ed iniziative pubbliche di varia natura al fine di diffondere la conoscenza della categoria, della vita e delle tradizioni dell’attività del Portiere d’Albergo.

4. organizzare ogni forma di partecipazione alla promozione culturale degli Associati ed alla migliore utilizzazione del loro tempo libero, all’azione volontaria, alla formazione dell’istruzione, anche con iniziative editoriali e congressuali.

5. promuovere ogni tipo di ricerca e d’iniziativa per ottimizzare l’impiego del tempo libero degli
Associati nelle sue molteplici forme, organizzando le più varie attività ricreative, organizzando viaggi e convegni, incontri culturali e turistici in Italia e all’estero, creando centri di cultura e di formazione, di letteratura e di svago, favorendo la nascita di club, circoli, comitati, trattenimenti, giochi, spettacoli teatrali e cinematografici, concorsi, mostre ed esposizioni, concerti e quant’altro utile a favorire gli scopi istituzionali dell’Associazione; attuare tutte quelle forme d’attività dirette ad accrescere la conoscenza e le capacità morali, intellettuali e fisiche degli Associati, svolgere ogni tipo d’intervento nell’ambito dei settori: turistico, sportivo sociale, culturale e quant’altro utile ai Soci;

6. elaborare e divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico, culturale, in conformità
con gli scopi dell’Associazione, svolgere attività editoriale inerente al campo di studio e intervento
dell’Associazione stessa, partecipare, concorrere e collaborare a programmi di ricerca, studi o altro, su iniziative d’altri Enti o Istituzioni sui temi ed in conformità con la politica dell’U.I.P.A. Unione Italiana Portieri d’Albergo;

7. promuovere ogni tipo d’iniziativa (corsi di studio, conferenze, dibattiti, incontri etc…) al fine di
diffondere e far conoscere i programmi e gli scopi dell’Associazione tra le persone interessate a
partecipare all’attività dell’Ente;

8. creare, coordinare, curare e mantenere ogni tipo di rapporto con le altre organizzazioni similari, sia nazionali, sia internazionali, sia di Portieri d’albergo, sia d’altri lavoratori nel settore alberghiero, aderendo, se necessario, anche ad altre Associazioni ed Organismi nazionali o internazionali, nonché con Organi pubblici o privati ed ogni altra Organizzazione che operi nel ramo alberghiero o nel settore dell’organizzazione del tempo libero dei lavoratori, al fine di raggiungere il più completo conseguimento degli scopi sociali;

9. acquisire, mantenere e gestire sia in proprietà, sia in affitto, una sede o altri locali utili allo svolgimento delle attività dell’Associazione.

Art. 5
Ammissione

Possono aspirare all’ammissione tutti coloro che dimostrano di possedere i seguenti requisiti:
• Portieri d’albergo che possano comprovare la loro operatività professionale mediante una dichiarazione scritta rilasciata dal datore di lavoro;
• Portieri d’albergo che svolgano anche mansioni di Portineria-Ricevimento e Cassa laddove richiesto dalla Direzione, con l’obbligo di indossare sulla divisa il simbolo delle Chiavi d’Oro incrociate; Coloro che saranno in grado dimostrare di possedere i suddetti requisiti dovranno:
• Compilare una domanda d’ammissione e presentarla al vaglio del Consiglio Direttivo;
• In seguito all’accettazione in forma di principio il candidato dovrà compilare un modulo d’adesione che dovrà essere controfirmato da due Soci Effettivi;
• Presentare copia dei certificati richiesti:
a) dichiarazione del datore di lavoro attestante qualifica professionale e durata del
rapporto di lavoro;
b) N. 2 foto formato tessera;
c) Autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’U.I.P.A.
Le domande saranno vagliate dal Consiglio Direttivo e la risposta inviata al candidato per iscritto, che, se ammesso, lo sarà in qualità di Socio Aspirante.
Solamente in virtù di casi eccezionali il candidato sarà ammesso in qualità di Socio Effettivo.
Il candidato respinto s’impegna a non formulare alcun reclamo, a non esigere i motivi del rifiuto e a non esercitare alcun ricorso contro la decisione presa nei suoi confronti.

Art. 6
Composizione

L’Associazione è composta di:
- Soci Effettivi
- Soci Aspiranti
- Soci Senior
- Soci Sostenitori
Soci Effettivi: la nomina di Socio effettivo si acquisisce per mezzo della deliberazione d’accoglimento
del Consiglio Direttivo.
Il Socio Effettivo per essere tale deve inoltre mantenere tutti i requisiti essenziali quali:
1. essere in servizio effettivo in alberghi di tre, quattro o cinque stelle;
2. essere in regola col pagamento della quota associativa entro i termini prescritti
dal presente Statuto;
3. presenziare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, senza l’obbligo di motivazione e senza obbligo di ratifica del recesso da parte degli Organi dell’Associazione.
Al termine dell’anno solare e con l’inizio di una nuova attività con conseguente cambio di professione, il Socio che lo desideri, potrà continuare a far parte dell’Associazione ma solo in qualità di Socio Sostenitore. Rientrando egli nella professione, dovrà essere reintegrato direttamente nella qualifica originaria di Socio Effettivo.
Il Socio Effettivo paga la quota associativa, esercita il diritto di voto attivo e passivo.
Nessun Socio potrà candidarsi alle elezioni per il Direttivo Nazionale senza la proposta e la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Soci Aspiranti: sono Soci Aspiranti tutti coloro che, interessati all’attività dell’Associazione, volendone condividere gli scopi e le aspirazioni morali e culturali, sono ammessi previa domanda d’ammissione.
Il Socio Aspirante può partecipare ai programmi formativi, alle assemblee, ai dibattiti, ai corsi di studio, alle conferenze, agli incontri ed in genere a tutte le iniziative dell’Associazione, al fine di apprendere e conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione e della sua attività con l’intento di divenirne parte integrante e di essere ammesso in qualità di Socio Effettivo.
Associazione Sarda Portieri d’Albergo

Il Socio Aspirante sarà promosso Socio Effettivo dopo due anni dall’iscrizione.
Il Socio Aspirante esercita il diritto di voto attivo.
Soci Senior: sono Soci Senior tutti coloro che per raggiunti limiti d’età o per propria decisione, siano entrati nella qualifica di pensionati, anche se continuano a svolgere mansioni di Portiere o di consulenza.
Il Socio Senior può partecipare alla vita associativa; paga la quota associativa; può, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, essere nominato Consigliere del Presidente.
Soci Sostenitori: sono soci sostenitori coloro che nel corso della carriera lavorativa hanno cambiato mansione da quella iniziale di Portiere d’albergo, perdendo così i requisiti proprio di Socio Effettivo, sono qui trasferiti d’ufficio alla fine dell’anno solare o per loro richiesta scritta al Presidente dell’Associazione.
Sono altresì Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento degli scopi associativi mediante contributi straordinari o elargizioni ed iniziative economiche di qualunque tipo.
Sono segnalati e nominati dal Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori possono partecipare alla vita associativa;
1. non esercitano diritto di voto;
2. non pagano la quota sociale;
3. non sono eleggibili ad alcuna carica sociale.
I Soci, come qui di sopra definiti, verranno iscritti nel libro dei Soci.
L’iscrizione nel Libro dei Soci comporta l’accettazione incondizionata del presente Statuto.

Art. 7
Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probi Viri


a)- L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è formata dai Soci Effettivi, Soci Aspiranti e Soci Senior in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea si riunisce in Seduta Ordinaria due volte l’anno ed in Seduta Straordinaria quando ne richiedano la convocazione il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti o un decimo degli Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato a maggioranza semplice in apertura di seduta.
L’Assemblea ha il compito di approvare le proposte del Consiglio Direttivo concernenti i programmi, l’attività e l’indirizzo dell’Associazione.
In particolare, l’Assemblea delibera l’approvazione e le modifiche allo Statuto e ai regolamenti, e la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
L’Assemblea approva il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo deliberati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno sei Soci.
Essa delibera a maggioranza assoluta.
Qualora l’Assemblea non raggiunga il numero di Soci richiesto, dovrà essere riconvocata.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta.
Nel solo caso di delibere inerenti il patrimonio sociale, particolarmente per operazioni di vendita di proprietà immobiliari, la maggioranza richiesta dovrà essere pari al 75% degli aventi diritto al voto.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta.
Ogni Socio non potrà avere più di tre deleghe.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate mediante avviso da esporsi in palese evidenza nei locali dell’Associazione e/o da spedirsi per posta con lettera semplice a tutti i Soci con diritto di voto, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo, nonché dell’ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione.

Quest’ultima, se necessaria, dovrà tenersi in data diversa da quella stabilita per la prima.
Le Assemblee possono tenersi anche in luogo diverso dalla Sede Sociale.
b)- Il Consiglio Direttivo e le Elezioni L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque Consiglieri scelti tra i Soci Effettivi e i Soci Senior fino al limite di cento votanti.
I Consiglieri scelti fra i Soci Senior non potranno superare il numero di tre.
Oltre questo numero il totale dei Consiglieri aumenterà di un’unità ogni venticinque Soci, o frazione di aventi diritto al voto, restando fermo il numero di tre Consiglieri Senior.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Past President UIPA.
Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno tenersi tre mesi prima dell’Assemblea Nazionale dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo ed avranno diritto di voto i Soci Effettivi, i Soci Senior e i Soci Aspiranti.
Sono eleggibili i soli Soci Effettivi e Senior con modalità e numero sopra descritti, e rimarranno in
carica fino al termine del mandato salvo il venir meno dei requisiti.
Tre mesi prima delle elezioni si formerà un Comitato Elettorale composto da tre Soci, che compilerà un elenco dei Soci aventi diritto al voto e di quelli eleggibili. A questi ultimi sarà indirizzata una lettera di candidatura la quale, se accettata, dovrà essere restituita al Comitato Elettorale affinché si possa stilare l’elenco dei candidati e le schede di votazione.
Quarantacinque giorni prima della data fissata per lo scrutinio, le schede di votazione dovranno essere inviate a tutti gli aventi diritto al voto.
Queste dovranno essere poi essere depositate all’interno dell’urna presso la Sede Sociale o inviate per posta entro il termine stabilito di giorni dieci antecedenti lo scrutinio, all’indirizzo del Comitato Elettorale.
Sarà cura dello stesso Comitato gestire lo scrutinio, che avrà luogo presso i locali della Sede Sociale.
Il Consiglio Direttivo
1. promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini statutari, gestisce l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e adempie a tutte le incombenze, le formalità necessarie al conseguimento delle attribuzioni conferite all’Associazione da leggi, norme ed istruzioni emanate dalle competenti istituzioni nazionali ed internazionali;
2. predispone entro la fine di ogni anno solare il bilancio preventivo ed il programma per le attività dell’anno successivo. Entro la fine del terzo mese di ciascun anno solare predispone il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
3. Invia copia dei verbali e di Bilanci Regionali al Segretario e Tesoriere dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo;
4. provvede alla gestione economica e finanziaria e, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari;
5. autorizza il Presidente e il Tesoriere ad aprire e gestire i conti correnti determinandone i relativi poteri;
6. autorizza il Presidente a stare in giudizio;
7. esamina due volte l’anno le domande d’accettazione dei nuovi Soci e decide in merito all’accoglimento con provvedimento discrezionale e senza obbligo di motivazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce trimestralmente e/o discrezionalmente in seduta ordinaria aperta a tutti i Soci ed è validamente costituito quando siano presenti almeno il cinquanta per cento dei componenti più il Presidente o il Vice Presidente.
Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.
Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle eventuali modifiche di questo Statuto a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci e successivamente, sottoposte per iscritto, all’approvazione dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo.
c)- Il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi in
giudizio.
Egli è eletto con voto segreto a maggioranza relativa dai componenti del Consiglio Direttivo.
Il suo mandato dura tre anni e non potrà essergli rinnovato per più di due volte consecutive, salvo deroga o deliberazione del Consiglio.
Egli convoca il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori, adotta le decisioni indifferibili che saranno sottoposte per ratifica alla seduta successiva del Consiglio Direttivo.
Egli riceve regolare procura dal Consiglio Direttivo per operare, unitamente al tesoriere, con firma congiunta, ogni deposito, ritiro vendita, trattative o scambi di fondi in contanti, valori o titoli secondo i migliori interessi dell’Associazione.
Il Presidente, o chi agisce in sua vece, ha il diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno quando partecipa a riunioni ordinarie e straordinarie dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo.
Il Presidente non può espletare le sue funzioni se, nel corso del proprio mandato, cessano i requisiti d’idoneità a Socio Effettivo.
Egli recede previa lettera inviata al Presidente dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo, o d’ufficio.
Egli sarà sostituito nelle sue mansioni dal Vice presidente il quale avrà tempo sei mesi per convocare l’intero Consiglio Direttivo, che provvederà a nominare il nuovo Presidente.
Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio in essere.
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi eletti.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente i suoi uffici sono rappresentati dal Vice Presidente, il quale assume i pieni poteri.
d)- Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi eletti ed è incaricato della tenuta e della custodia di tutti gli atti dell’Associazione, esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere.
Egli è incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi dell’Associazione, sempre con esclusione di quelli riservati al Tesoriere.
e)- Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi eletti ed è incaricato della contabilità dell’Associazione.
Egli osserverà le regole della contabilità generale, dovrà essere in grado di dare spiegazioni e di rendere conto della situazione della Tesoreria.
I conti saranno chiusi ogni trimestre; l’anno amministrativo corrisponde all’anno solare.
Il Tesoriere presenterà ogni trimestre, durante la riunione del Consiglio Direttivo, il resoconto relativo al trimestre precedente. L’approvazione del Consiglio sarà sigillata dalla firma del Presidente.
Egli renderà conto della gestione annuale all’Assemblea Generale.
I fondi eccedenti le normali esigenze di cassa saranno depositati su un conto corrente bancario intestato all’Associazione, presso un Istituto bancario scelto dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere avrà la firma depositata congiuntamente con quella del Presidente, per operare sul conto corrente, del quale sarà responsabile in merito alla gestione e alla custodia.
f)- Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri Effettivi e da due Supplenti, eletti
dall’Assemblea dei Soci.
Possono farne parte tutti i Soci ed anche persone estranee all’Associazione.
Il Collegio in prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente; resta in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta delle scritture contabili.
In sede d’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo riferisce con relazione scritta all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo.
Il membro che, senza alcun giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie annue
previste, decade dall’ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta.
Il membro dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.
g)- Il Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre Membri Effettivi e due Supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.
Possono farne parte tutti i Soci di altre Associazioni Regionali ed essere anche persone estranee all’Associazione, a condizione che siano di provata esperienza e probità.
Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, resta in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a dirimere, giudicando secondo equità, in una ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e l’Associazione.
Lo stesso è garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio, Associazione Sarda Portieri d’Albergo decade dall’ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta.
Il membro dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I procedimenti dinnanzi al Collegio dei Probi Viri seguono le norme e la forma dell’arbitrato irritale, i cui membri devono decidere secondo equità nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile, dalle Leggi Speciali e dalla consuetudine.

Art. 8
Quote Associative

Le quote associative sono fissate in sede d’Assemblea dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo per i
Soci Effettivi e possono essere modificate solo in questa sede.
Per i Soci Senior ed Aspiranti, l’ammontare delle quote viene deciso dal Consiglio Direttivo Regionale.
Una tessera nominativa sarà rilasciata a ciascun Socio all’atto dell’ammissione e sarà convalidata con un timbro o bollino ogni anno al momento del pagamento della quota.
Tutti i Soci Effettivi e Senior sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, e non oltre il 1° Marzo di ogni anno.
Colui che non provvede al pagamento della quota senza giustificazione è passibile di radiazione.

Art. 9
Provvedimenti Disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di prendere provvedimenti disciplinari che, partendo da una nota di biasimo possono arrivare alla radiazione.
Sono passibili di radiazione tutti i Soci che:
a) non provvedono a pagare la quota associativa annuale e non ne danno giustificazione per iscritto;
b) non presenziano alle due riunioni annuali dell’Assemblea dei Soci senza darne giustificato motivo per iscritto;
c) si rendono colpevoli di cattiva condotta, di colpe contro l’onore o qualsiasi altra forma di comportamento che possa portare discredito o nuocere al buon nome dell’Associazione;
d) rendono false dichiarazioni nella compilazione dei moduli d’adesione.
Il Consiglio Direttivo provvederà a convocare coloro che sono passibili di radiazione e deciderà della loro radiazione senza che gli interessati possano formulare reclamo o intentare qualsiasi azione contro la Sovrana decisione del Consiglio Direttivo.
I Soci radiati non hanno diritto ad alcun rimborso e non potranno essere accettati da nessun’altra Associazione.

Art. 10
Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale ed i mezzi finanziari con cui si provvede alle spese dell’Associazione sono costituiti da:
a) un Fondo Ordinario formato dai contributi annuali dei Soci Effettivi, Senior e Aspiranti, nonché da altri contributi volontari, elargizioni, indennità, liberalità ed altre forme di beneficenza ricevute da persone fisiche o giuridiche, enti privati e pubblici che in qualche modo intendano favorire la vita e lo sviluppo dell’Associazione; con i possibili eventuali finanziamenti destinati all’Associazione dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità Europea, o da altri Enti o Imprese Nazionali e Internazionali per lo svolgimento delle attività statutarie; con i contributi delle strutture decentrate dell’Associazione.
b) un Fondo Straordinario rappresentato dagli eventuali avanzi della gestione annuale che vengono accantonati a costituire il Patrimonio dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni modo utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie.
c) dalle rendite del Fondo Ordinario e del Fondo straordinario.
d) Dalle entrate derivanti dalle molteplici attività dell’Associazione.
Le riserve di qualsiasi natura non potranno essere mai distribuite tra i Soci, né durante l’esistenza, né dopo la cessazione dell’Associazione.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto esclusivamente e interamente in opere di beneficenza o d’utilità generale.

Art. 11
Disposizioni Finali

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci riunita in sede ordinaria o straordinaria dovrà essere osservato come Atto Fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non è stato espressamente previsto nel presente Statuto, sono applicabili le norme del Codice Civile, ed eventualmente, le disposizioni di Legge vigenti in materia associativa.

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