Associazione
Sarda Portieri d’Albergo
“Le
Chiavi d’Oro”

Associazione Sarda Portieri d’Albergo
STATUTO
Art. 1
Costituzione
L’Associazione Regionale denominata
“Associazione Sarda Portieri d’Albergo –
Le Chiavi d’oro” costituita il 25 Febbraio
2004 è retta dal presente Statuto Sociale
Art. 2
Sede Sociale
L’Associazione ha sede in Arzachena
- attualmente in via A. Righi n. 18/2 e può costituire
altre sedi, delegazioni, rappresentanze e federazioni
ovunque, in Italia e all’estero, ove si ritenga
essere presenti per il raggiungimento dei fini statutari.
Essa, sempre per fini statutari può fare parte
d’altri Enti, Società, Organismi ed Organizzazioni
Nazionali e Internazionali.
Art. 3
Durata
La durata dell’Associazione è
fissata fino al 31 Dicembre del 2100.
L’Associazione non potrà sciogliersi che
per volontà dell’Assemblea dei Soci, per
il venire meno dei Soci o per l’impossibilità
di conseguire i fini statutari.
Art. 4
Scopi e finalità
L’Associazione senza alcun fine
di lucro è Apolitica, Apartitica, non Sindacale,
non ha Scopi Religiosi.
L’Associazione ha lo scopo di sviluppare e promuovere
ogni tipo d’iniziativa al fine di ottimizzare l’elevamento
Associazione Sarda Portieri d’Albergo morale, culturale
e materiale degli Associati attraverso l’organizzazione
delle più varie attività: da quella professionale,
riguardante lo studio e l’esame dei problemi della
categoria a quella ricreativa, artistica, culturale, sportiva,
turistica etc..
In particolare l’Associazione ha lo scopo di:
1. facilitare le relazioni tra gli associati con ogni
tipo d’iniziativa per favorire e stabilire fra di
loro un legame di stretta ed amichevole colleganza; aiutare
i soci bisognosi mediante la più generosa attività
mutualistica.
2. promuovere e gestire corsi e seminari, iniziative di
formazione e aggiornamento, di specializzazione e di sperimentazione
fra tutti gli Associati al fine di studiare i problemi
del lavoro e di combattere la disoccupazione, favorire
ogni sinergia fra gli Associati e le altre Istituzioni
ed Imprese che operano nel campo alberghiero.
3. Organizzare, promuovere e gestire convegni ed incontri
fra i Soci, mostre ed iniziative pubbliche di varia natura
al fine di diffondere la conoscenza della categoria, della
vita e delle tradizioni dell’attività del
Portiere d’Albergo.
4. organizzare ogni forma di partecipazione alla promozione
culturale degli Associati ed alla migliore utilizzazione
del loro tempo libero, all’azione volontaria, alla
formazione dell’istruzione, anche con iniziative
editoriali e congressuali.
5. promuovere ogni tipo di ricerca e d’iniziativa
per ottimizzare l’impiego del tempo libero degli
Associati nelle sue molteplici forme, organizzando le
più varie attività ricreative, organizzando
viaggi e convegni, incontri culturali e turistici in Italia
e all’estero, creando centri di cultura e di formazione,
di letteratura e di svago, favorendo la nascita di club,
circoli, comitati, trattenimenti, giochi, spettacoli teatrali
e cinematografici, concorsi, mostre ed esposizioni, concerti
e quant’altro utile a favorire gli scopi istituzionali
dell’Associazione; attuare tutte quelle forme d’attività
dirette ad accrescere la conoscenza e le capacità
morali, intellettuali e fisiche degli Associati, svolgere
ogni tipo d’intervento nell’ambito dei settori:
turistico, sportivo sociale, culturale e quant’altro
utile ai Soci;
6. elaborare e divulgare documenti e pubblicazioni di
carattere scientifico, culturale, in conformità
con gli scopi dell’Associazione, svolgere attività
editoriale inerente al campo di studio e intervento
dell’Associazione stessa, partecipare, concorrere
e collaborare a programmi di ricerca, studi o altro, su
iniziative d’altri Enti o Istituzioni sui temi ed
in conformità con la politica dell’U.I.P.A.
Unione Italiana Portieri d’Albergo;
7. promuovere ogni tipo d’iniziativa (corsi di studio,
conferenze, dibattiti, incontri etc…) al fine di
diffondere e far conoscere i programmi e gli scopi dell’Associazione
tra le persone interessate a
partecipare all’attività dell’Ente;
8. creare, coordinare, curare e mantenere ogni tipo di
rapporto con le altre organizzazioni similari, sia nazionali,
sia internazionali, sia di Portieri d’albergo, sia
d’altri lavoratori nel settore alberghiero, aderendo,
se necessario, anche ad altre Associazioni ed Organismi
nazionali o internazionali, nonché con Organi pubblici
o privati ed ogni altra Organizzazione che operi nel ramo
alberghiero o nel settore dell’organizzazione del
tempo libero dei lavoratori, al fine di raggiungere il
più completo conseguimento degli scopi sociali;
9. acquisire, mantenere e gestire sia in proprietà,
sia in affitto, una sede o altri locali utili allo svolgimento
delle attività dell’Associazione.
Art. 5
Ammissione
Possono aspirare all’ammissione
tutti coloro che dimostrano di possedere i seguenti requisiti:
• Portieri d’albergo che possano comprovare
la loro operatività professionale mediante una
dichiarazione scritta rilasciata dal datore di lavoro;
• Portieri d’albergo che svolgano anche mansioni
di Portineria-Ricevimento e Cassa laddove richiesto dalla
Direzione, con l’obbligo di indossare sulla divisa
il simbolo delle Chiavi d’Oro incrociate; Coloro
che saranno in grado dimostrare di possedere i suddetti
requisiti dovranno:
• Compilare una domanda d’ammissione e presentarla
al vaglio del Consiglio Direttivo;
• In seguito all’accettazione in forma di
principio il candidato dovrà compilare un modulo
d’adesione che dovrà essere controfirmato
da due Soci Effettivi;
• Presentare copia dei certificati richiesti:
a) dichiarazione del datore di lavoro attestante qualifica
professionale e durata del
rapporto di lavoro;
b) N. 2 foto formato tessera;
c) Autocertificazione che attesti il possesso di tutti
i requisiti richiesti dall’U.I.P.A.
Le domande saranno vagliate dal Consiglio Direttivo e
la risposta inviata al candidato per iscritto, che, se
ammesso, lo sarà in qualità di Socio Aspirante.
Solamente in virtù di casi eccezionali il candidato
sarà ammesso in qualità di Socio Effettivo.
Il candidato respinto s’impegna a non formulare
alcun reclamo, a non esigere i motivi del rifiuto e a
non esercitare alcun ricorso contro la decisione presa
nei suoi confronti.
Art. 6
Composizione
L’Associazione è composta
di:
- Soci Effettivi
- Soci Aspiranti
- Soci Senior
- Soci Sostenitori
Soci Effettivi: la nomina di Socio effettivo si acquisisce
per mezzo della deliberazione d’accoglimento
del Consiglio Direttivo.
Il Socio Effettivo per essere tale deve inoltre mantenere
tutti i requisiti essenziali quali:
1. essere in servizio effettivo in alberghi di tre, quattro
o cinque stelle;
2. essere in regola col pagamento della quota associativa
entro i termini prescritti
dal presente Statuto;
3. presenziare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante
comunicazione scritta con raccomandata A.R. indirizzata
al Presidente del Consiglio Direttivo, senza l’obbligo
di motivazione e senza obbligo di ratifica del recesso
da parte degli Organi dell’Associazione.
Al termine dell’anno solare e con l’inizio
di una nuova attività con conseguente cambio di
professione, il Socio che lo desideri, potrà continuare
a far parte dell’Associazione ma solo in qualità
di Socio Sostenitore. Rientrando egli nella professione,
dovrà essere reintegrato direttamente nella qualifica
originaria di Socio Effettivo.
Il Socio Effettivo paga la quota associativa, esercita
il diritto di voto attivo e passivo.
Nessun Socio potrà candidarsi alle elezioni per
il Direttivo Nazionale senza la proposta e la preventiva
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Soci Aspiranti: sono Soci Aspiranti tutti coloro che,
interessati all’attività dell’Associazione,
volendone condividere gli scopi e le aspirazioni morali
e culturali, sono ammessi previa domanda d’ammissione.
Il Socio Aspirante può partecipare ai programmi
formativi, alle assemblee, ai dibattiti, ai corsi di studio,
alle conferenze, agli incontri ed in genere a tutte le
iniziative dell’Associazione, al fine di apprendere
e conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione
e della sua attività con l’intento di divenirne
parte integrante e di essere ammesso in qualità
di Socio Effettivo.
Associazione Sarda Portieri d’Albergo
Il Socio Aspirante sarà promosso Socio Effettivo
dopo due anni dall’iscrizione.
Il Socio Aspirante esercita il diritto di voto attivo.
Soci Senior: sono Soci Senior tutti coloro che per raggiunti
limiti d’età o per propria decisione, siano
entrati nella qualifica di pensionati, anche se continuano
a svolgere mansioni di Portiere o di consulenza.
Il Socio Senior può partecipare alla vita associativa;
paga la quota associativa; può, su richiesta del
Presidente del Consiglio Direttivo, essere nominato Consigliere
del Presidente.
Soci Sostenitori: sono soci sostenitori coloro che nel
corso della carriera lavorativa hanno cambiato mansione
da quella iniziale di Portiere d’albergo, perdendo
così i requisiti proprio di Socio Effettivo, sono
qui trasferiti d’ufficio alla fine dell’anno
solare o per loro richiesta scritta al Presidente dell’Associazione.
Sono altresì Soci Sostenitori le persone fisiche
e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento
degli scopi associativi mediante contributi straordinari
o elargizioni ed iniziative economiche di qualunque tipo.
Sono segnalati e nominati dal Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori possono partecipare alla vita associativa;
1. non esercitano diritto di voto;
2. non pagano la quota sociale;
3. non sono eleggibili ad alcuna carica sociale.
I Soci, come qui di sopra definiti, verranno iscritti
nel libro dei Soci.
L’iscrizione nel Libro dei Soci comporta l’accettazione
incondizionata del presente Statuto.
Art. 7
Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probi Viri
a)- L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è formata dai
Soci Effettivi, Soci Aspiranti e Soci Senior in regola
con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea si riunisce in Seduta Ordinaria due
volte l’anno ed in Seduta Straordinaria quando ne
richiedano la convocazione il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei Conti o un decimo degli Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente
oppure, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato
a maggioranza semplice in apertura di seduta.
L’Assemblea ha il compito di approvare le proposte
del Consiglio Direttivo concernenti i programmi, l’attività
e l’indirizzo dell’Associazione.
In particolare, l’Assemblea delibera l’approvazione
e le modifiche allo Statuto e ai regolamenti, e la nomina
degli Organi Direttivi dell’Associazione.
L’Assemblea approva il Bilancio Preventivo e quello
Consuntivo deliberati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati
almeno la metà più uno sei Soci.
Essa delibera a maggioranza assoluta.
Qualora l’Assemblea non raggiunga il numero di Soci
richiesto, dovrà essere riconvocata.
In seconda convocazione essa è validamente costituita
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati,
e delibera a maggioranza assoluta.
Nel solo caso di delibere inerenti il patrimonio sociale,
particolarmente per operazioni di vendita di proprietà
immobiliari, la maggioranza richiesta dovrà essere
pari al 75% degli aventi diritto al voto.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un
altro Socio con delega scritta.
Ogni Socio non potrà avere più di tre deleghe.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate
mediante avviso da esporsi in palese evidenza nei locali
dell’Associazione e/o da spedirsi per posta con
lettera semplice a tutti i Soci con diritto di voto, almeno
quindici giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea
con l’indicazione della data, dell’ora e del
luogo, nonché dell’ordine del giorno, sia
per la prima che per la seconda convocazione.
Quest’ultima, se necessaria, dovrà tenersi
in data diversa da quella stabilita per la prima.
Le Assemblee possono tenersi anche in luogo diverso dalla
Sede Sociale.
b)- Il Consiglio Direttivo e le Elezioni L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da cinque Consiglieri scelti tra i Soci Effettivi e i
Soci Senior fino al limite di cento votanti.
I Consiglieri scelti fra i Soci Senior non potranno superare
il numero di tre.
Oltre questo numero il totale dei Consiglieri aumenterà
di un’unità ogni venticinque Soci, o frazione
di aventi diritto al voto, restando fermo il numero di
tre Consiglieri Senior.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi
componenti sono rieleggibili.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Past
President UIPA.
Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno tenersi tre
mesi prima dell’Assemblea Nazionale dell’Unione
Italiana Portieri d’Albergo ed avranno diritto di
voto i Soci Effettivi, i Soci Senior e i Soci Aspiranti.
Sono eleggibili i soli Soci Effettivi e Senior con modalità
e numero sopra descritti, e rimarranno in
carica fino al termine del mandato salvo il venir meno
dei requisiti.
Tre mesi prima delle elezioni si formerà un Comitato
Elettorale composto da tre Soci, che compilerà
un elenco dei Soci aventi diritto al voto e di quelli
eleggibili. A questi ultimi sarà indirizzata una
lettera di candidatura la quale, se accettata, dovrà
essere restituita al Comitato Elettorale affinché
si possa stilare l’elenco dei candidati e le schede
di votazione.
Quarantacinque giorni prima della data fissata per lo
scrutinio, le schede di votazione dovranno essere inviate
a tutti gli aventi diritto al voto.
Queste dovranno essere poi essere depositate all’interno
dell’urna presso la Sede Sociale o inviate per posta
entro il termine stabilito di giorni dieci antecedenti
lo scrutinio, all’indirizzo del Comitato Elettorale.
Sarà cura dello stesso Comitato gestire lo scrutinio,
che avrà luogo presso i locali della Sede Sociale.
Il Consiglio Direttivo
1. promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini
statutari, gestisce l’amministrazione ordinaria
dell’Associazione e adempie a tutte le incombenze,
le formalità necessarie al conseguimento delle
attribuzioni conferite all’Associazione da leggi,
norme ed istruzioni emanate dalle competenti istituzioni
nazionali ed internazionali;
2. predispone entro la fine di ogni anno solare il bilancio
preventivo ed il programma per le attività dell’anno
successivo. Entro la fine del terzo mese di ciascun anno
solare predispone il Bilancio Consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria
dei Soci;
3. Invia copia dei verbali e di Bilanci Regionali al Segretario
e Tesoriere dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo;
4. provvede alla gestione economica e finanziaria e, nell’ambito
degli stanziamenti di bilancio all’amministrazione
ordinaria dei mezzi finanziari;
5. autorizza il Presidente e il Tesoriere ad aprire e
gestire i conti correnti determinandone i relativi poteri;
6. autorizza il Presidente a stare in giudizio;
7. esamina due volte l’anno le domande d’accettazione
dei nuovi Soci e decide in merito all’accoglimento
con provvedimento discrezionale e senza obbligo di motivazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce trimestralmente e/o
discrezionalmente in seduta ordinaria aperta a tutti i
Soci ed è validamente costituito quando siano presenti
almeno il cinquanta per cento dei componenti più
il Presidente o il Vice Presidente.
Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta
dei voti dei membri presenti.
Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto e, a parità
di voto, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle eventuali
modifiche di questo Statuto a maggioranza dei due terzi
dei componenti.
Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dall’Assemblea
dei Soci e successivamente, sottoposte per iscritto, all’approvazione
dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo.
c)- Il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza
legale dell’Associazione di fronte a terzi in
giudizio.
Egli è eletto con voto segreto a maggioranza relativa
dai componenti del Consiglio Direttivo.
Il suo mandato dura tre anni e non potrà essergli
rinnovato per più di due volte consecutive, salvo
deroga o deliberazione del Consiglio.
Egli convoca il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori,
adotta le decisioni indifferibili che saranno sottoposte
per ratifica alla seduta successiva del Consiglio Direttivo.
Egli riceve regolare procura dal Consiglio Direttivo per
operare, unitamente al tesoriere, con firma congiunta,
ogni deposito, ritiro vendita, trattative o scambi di
fondi in contanti, valori o titoli secondo i migliori
interessi dell’Associazione.
Il Presidente, o chi agisce in sua vece, ha il diritto
al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno quando
partecipa a riunioni ordinarie e straordinarie dell’Unione
Italiana Portieri d’Albergo.
Il Presidente non può espletare le sue funzioni
se, nel corso del proprio mandato, cessano i requisiti
d’idoneità a Socio Effettivo.
Egli recede previa lettera inviata al Presidente dell’Unione
Italiana Portieri d’Albergo, o d’ufficio.
Egli sarà sostituito nelle sue mansioni dal Vice
presidente il quale avrà tempo sei mesi per convocare
l’intero Consiglio Direttivo, che provvederà
a nominare il nuovo Presidente.
Il Presidente così nominato resterà in carica
fino alla fine del mandato del Consiglio in essere.
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra
i Soci Effettivi eletti.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente i suoi
uffici sono rappresentati dal Vice Presidente, il quale
assume i pieni poteri.
d)- Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci
Effettivi eletti ed è incaricato della tenuta e
della custodia di tutti gli atti dell’Associazione,
esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere.
Egli è incaricato della stesura dei verbali, della
corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri
e degli archivi dell’Associazione, sempre con esclusione
di quelli riservati al Tesoriere.
e)- Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i Soci
Effettivi eletti ed è incaricato della contabilità
dell’Associazione.
Egli osserverà le regole della contabilità
generale, dovrà essere in grado di dare spiegazioni
e di rendere conto della situazione della Tesoreria.
I conti saranno chiusi ogni trimestre; l’anno amministrativo
corrisponde all’anno solare.
Il Tesoriere presenterà ogni trimestre, durante
la riunione del Consiglio Direttivo, il resoconto relativo
al trimestre precedente. L’approvazione del Consiglio
sarà sigillata dalla firma del Presidente.
Egli renderà conto della gestione annuale all’Assemblea
Generale.
I fondi eccedenti le normali esigenze di cassa saranno
depositati su un conto corrente bancario intestato all’Associazione,
presso un Istituto bancario scelto dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere avrà la firma depositata congiuntamente
con quella del Presidente, per operare sul conto corrente,
del quale sarà responsabile in merito alla gestione
e alla custodia.
f)- Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto di tre membri Effettivi
e da due Supplenti, eletti
dall’Assemblea dei Soci.
Possono farne parte tutti i Soci ed anche persone estranee
all’Associazione.
Il Collegio in prima seduta elegge fra i suoi membri il
Presidente; resta in carica tre anni e tutti i componenti
possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità
della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta
delle scritture contabili.
In sede d’approvazione del Bilancio Consuntivo e
del Bilancio Preventivo riferisce con relazione scritta
all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno
in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo
e del Bilancio Consuntivo.
Il membro che, senza alcun giustificato motivo, non partecipa
a nessuna delle riunioni ordinarie annue
previste, decade dall’ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza
assoluta.
Il membro dissenziente ha il diritto di far iscrivere
a verbale i motivi del proprio dissenso.
I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni
del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.
g)- Il Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre Membri
Effettivi e due Supplenti, eletti dall’Assemblea
dei Soci.
Possono farne parte tutti i Soci di altre Associazioni
Regionali ed essere anche persone estranee all’Associazione,
a condizione che siano di provata esperienza e probità.
Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il
Presidente, resta in carica tre anni e tutti i componenti
possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a dirimere,
giudicando secondo equità, in una ed inappellabile
istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi
e l’Associazione.
Lo stesso è garante del rispetto delle norme statutarie
e regolamentari.
Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa
a due riunioni consecutive del Collegio, Associazione
Sarda Portieri d’Albergo decade dall’ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza
assoluta.
Il membro dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale
i motivi del proprio dissenso.
I procedimenti dinnanzi al Collegio dei Probi Viri seguono
le norme e la forma dell’arbitrato irritale, i cui
membri devono decidere secondo equità nei modi
previsti dal Codice di Procedura Civile, dalle Leggi Speciali
e dalla consuetudine.
Art. 8
Quote Associative
Le quote associative sono fissate in
sede d’Assemblea dell’Unione Italiana Portieri
d’Albergo per i
Soci Effettivi e possono essere modificate solo in questa
sede.
Per i Soci Senior ed Aspiranti, l’ammontare delle
quote viene deciso dal Consiglio Direttivo Regionale.
Una tessera nominativa sarà rilasciata a ciascun
Socio all’atto dell’ammissione e sarà
convalidata con un timbro o bollino ogni anno al momento
del pagamento della quota.
Tutti i Soci Effettivi e Senior sono tenuti al pagamento
della quota associativa annuale, e non oltre il 1°
Marzo di ogni anno.
Colui che non provvede al pagamento della quota senza
giustificazione è passibile di radiazione.
Art. 9
Provvedimenti Disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha facoltà
di prendere provvedimenti disciplinari che, partendo da
una nota di biasimo possono arrivare alla radiazione.
Sono passibili di radiazione tutti i Soci che:
a) non provvedono a pagare la quota associativa annuale
e non ne danno giustificazione per iscritto;
b) non presenziano alle due riunioni annuali dell’Assemblea
dei Soci senza darne giustificato motivo per iscritto;
c) si rendono colpevoli di cattiva condotta, di colpe
contro l’onore o qualsiasi altra forma di comportamento
che possa portare discredito o nuocere al buon nome dell’Associazione;
d) rendono false dichiarazioni nella compilazione dei
moduli d’adesione.
Il Consiglio Direttivo provvederà a convocare coloro
che sono passibili di radiazione e deciderà della
loro radiazione senza che gli interessati possano formulare
reclamo o intentare qualsiasi azione contro la Sovrana
decisione del Consiglio Direttivo.
I Soci radiati non hanno diritto ad alcun rimborso e non
potranno essere accettati da nessun’altra Associazione.
Art. 10
Patrimonio Sociale
Il Patrimonio Sociale ed i mezzi finanziari
con cui si provvede alle spese dell’Associazione
sono costituiti da:
a) un Fondo Ordinario formato dai contributi annuali dei
Soci Effettivi, Senior e Aspiranti, nonché da altri
contributi volontari, elargizioni, indennità, liberalità
ed altre forme di beneficenza ricevute da persone fisiche
o giuridiche, enti privati e pubblici che in qualche modo
intendano favorire la vita e lo sviluppo dell’Associazione;
con i possibili eventuali finanziamenti destinati all’Associazione
dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità
Europea, o da altri Enti o Imprese Nazionali e Internazionali
per lo svolgimento delle attività statutarie; con
i contributi delle strutture decentrate dell’Associazione.
b) un Fondo Straordinario rappresentato dagli eventuali
avanzi della gestione annuale che vengono accantonati
a costituire il Patrimonio dell’Associazione con
delibera del Consiglio Direttivo e in ogni modo utilizzato
per il conseguimento delle finalità statutarie.
c) dalle rendite del Fondo Ordinario e del Fondo straordinario.
d) Dalle entrate derivanti dalle molteplici attività
dell’Associazione.
Le riserve di qualsiasi natura non potranno essere mai
distribuite tra i Soci, né durante l’esistenza,
né dopo la cessazione dell’Associazione.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione
dovrà essere devoluto esclusivamente e interamente
in opere di beneficenza o d’utilità generale.
Art. 11
Disposizioni Finali
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea
dei Soci riunita in sede ordinaria o straordinaria dovrà
essere osservato come Atto Fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non è stato espressamente previsto nel
presente Statuto, sono applicabili le norme del Codice
Civile, ed eventualmente, le disposizioni di Legge vigenti
in materia associativa.